Ma manca però una normativa ad hoc
Per home restaurant si intende quell’attività di ristorazione occasionale esercitata da persone fisiche non all’interno di un locale commerciale ma, bensì, in una propria abitazione privata. Non si tratta di una attività aperta in fasce orarie, come avviene per i classici ristoranti, ma di un’attività solo su prenotazione tramite internet e nella quale i clienti sono paganti; è, quindi, un esercizio commerciale atipico, che per molti anni è stato considerato non equiparabile all’attività di ristorazione. Questa mancata equiparazione ha fatto si che ancora oggi l’attività degli home restaurants non sia in alcun modo normata, se non sommariamente.
Nel 2016 fu presentata alla camera la prima proposta di legge volta a stabilire la disciplina dell’attività di home restaurant. La proposta di legge non è mai entrata in vigore in quanto bloccata per l’intervento dell’AGCM; il Garante ha infatti bocciato il disegno di legge per gli eccessivi limiti imposti ai proprietari di casa (i “gestori”) che sarebbero in contrasto con i regolamenti europei.
Vediamo nel dettaglio quali sono al momento i requisiti minimi necessari per aprire un home restaurant; anzitutto non serve aprire una partita iva, ma è necessario possedere requisiti professionali nella ristorazione. Essendo una iniziativa imprenditoriale da parte di privati che viene esercitata tra le mura domestiche, questa non può mettersi in concorrenza con un’attività di ristorazione commerciale classica; per questo motivo, la cd. ristorazione casalinga non può essere svolta in maniera continuativa. A questi primi e basilari requisiti se ne aggiungono altri fondamentali, che riguardano il limite dei coperti, il limite del fatturato, le norme igienicosanitarie e l’assicurazione sui rischi. Il numero di coperti annui deve rientrare nel limite massimo di 500 coperti ed essendo un’attività in cui non si richiede l’apertura di partita IVA, l’imponibile annuo non deve superare i 5000 euro.
Sotto l’aspetto igienico–sanitario, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare, resta altamente consigliato, ma non obbligatorio, rispettare il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’igiene dei prodotti alimentari; la certificazione HACCP è un requisito indispensabile ogni qual volta ci sia manipolazione degli alimenti che vengono poi destinati al consumo umano. Al gestore dell’home
restaurant, infine, spetta la responsabilità di accertarsi che il cuoco e l’abitazione possiedano un’assicurazione per la responsabilità civile verso i danni arrecati a terzi, erogare i servizi a pagamento solo mediante mezzi elettronici (quindi tracciabili fiscalmente), provvedere alla
registrazione degli utenti della piattaforma (i cui dati dovranno essere messi a disposizione delle Autorità per i dovuti controlli). Infine, vi
è l’obbligo di presentare digitalmente presso lo sportello del proprio Comune la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nella quale andrà segnalato l’inizio dell’attività di home restaurant. In conclusione, al momento l’esigenza di una norma che disciplini gli home restaurant è avvertita da tutti, sia dagli esercenti di pubblici locali, sia per le obiezioni dei consumatori che hanno manifestato perplessità sui requisiti igienico-sanitari e
sui controlli, anche di natura fiscale, ai quali queste attività non sono per ora soggette.
Avv. Maria Giovanna Zandonà
Casa del Consumatore Verona centro













