Introduzione di alimenti e bevande: cosa dice la legge?
Con l’avvento della stagione estiva, molti stabilimenti balneari privati espongono cartelli recanti il divieto di introdurre alimenti e bevande dall’esterno. Tale prassi, divenuta frequente lungo le coste italiane, solleva rilevanti questioni giuridiche, specie in relazione alla normativa consumeristica e alla libera fruizione dei servizi. Gli stabilimenti
balneari, pur operando su suolo demaniale, sono gestiti da soggetti privati mediante concessione. In quanto esercenti un’attività economica, essi sono soggetti agli obblighi previsti dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), in particolare per quanto riguarda la correttezza delle pratiche commerciali (artt. 20-27).
Un divieto generalizzato che impedisca ai clienti di portare cibo da casa, al solo fine di costringerli al consumo presso il bar o ristorante dello stabilimento, potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta, in quanto limita la libertà di scelta del consumatore e potrebbe costituire una forma di vendita forzata indiretta. Impedire l’ingresso di alimenti dall’esterno può costituire una vera e propria limitazione alla salute e alla sicurezza personale, soprattutto qualora l’offerta gastronomica dello stabilimento non garantisca alternative sicure e adeguate.
Ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e del principio di non discriminazione, nonché in forza dell’art. 3 della Legge 67/2006 (parità di trattamento per i disabili), un gestore che non consenta l’introduzione di cibo necessario alla salute o all’equilibrio nutrizionale rischia di compiere una discriminazione indiretta.
In tali casi, la clausola del divieto potrebbe risultare non solo illegittima, ma anche dannosa.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in casi analoghi, ha già espresso riserve su clausole e comportamenti che condizionano indebitamente il consumatore,
specie nei contesti turistici. Sebbene non esista, allo stato attuale, un provvedimento specifico sul tema degli stabilimenti balneari, la ratio delle decisioni precedenti è estensibile a queste situazioni. Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo, il professionista ha l’obbligo di informare in modo chiaro e comprensibile sulle caratteristiche essenziali del servizio offerto; un divieto che non sia giustificato da motivi di igiene, sicurezza o ordine pubblico, e che sia finalizzato esclusivamente a garantire un ritorno economico al gestore, potrebbe risultare ingannevole o arbitrario, soprattutto se non adeguatamente motivato.
Il cittadino che ritenga leso il proprio diritto alla libera fruizione del servizio può presentare un reclamo all’AGCM o rivolgersi a una delle principali associazioni dei consumatori, richiedere chiarimenti scritti al gestore, esercitando il proprio diritto di accesso alle informazioni. Oltre agli strumenti giuridici, a volte è utile anche affidarsi a buon senso e spirito pratico. Informarsi in anticipo sulle regole dello stabilimento, dialogare in modo pacato con il personale e, se necessario, scegliere alternative più rispettose delle
esigenze dei bagnanti può trasformare una giornata al mare da fonte di frustrazione a momento di autentico relax. L’accessorio dell’estate 2025? Una mente informata e libera da divieti inutili.













