ALCOLICI E MINORENNI

Cosa dice la legge

Ogni Stato membro dell’Unione europea può decidere in autonomia qual è l’età che deve essere raggiunta per poter bere alcolici in un locale pubblico; nella maggior parte degli Stati europei, così come in Italia, il divieto di bere
alcolici vige fino ai 18 anni.
Vendere e somministrare alcolici ai minori può costituire ipotesi di reato, ma anche di illecito amministrativo a seconda che il minore abbia meno di 16 anni o tra i 16 e i 18 anni; prima però di addentrarci nella disamina delle diverse fattispecie è bene analizzare la differenza che intercorre tra la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
Nell’ambito di un esercizio commerciale, il termine “somministrazione” indica la vendita di bevande in modo tale che queste possano essere consumate confortevolmente sul posto o nelle immediate pertinenze mediante un servizio assistito.
Si può parlare di “servizio assistito di somministrazione” anche in assenza di camerieri e di personale addetto, purché le bevande siano consumate in un modo agevole (ad esempio in locali dove vi siano tavolini, sedie, divanetti…).
La vendita di bevande alcoliche, invece, può essere definita come l’attività commerciale attraverso cui un soggetto, ad esempio un’azienda o un individuo, cede bevande contenenti alcol ad un cliente che non consuma sul posto la bevanda, oppure, che la consuma sul posto ma senza che vi sia una zona adibita a tal scopo.
Che si tratti di somministrazione o di vendita, la legge Italiana punisce severamente con l’art. 689 del codice penale il soggetto che venda alcolici ai minori di 16 anni; l’esercente rischia infatti l’arresto fino a un anno.
La stessa pena spetta anche a chi vende alcolici a una persona in condizioni palesi di deficienza psichica; a chi vende alcolici ai distributori automatici, nei quali non è possibile stabilire l’età della persona che sta acquistando l’alcol.
Oltre all’arresto è anche prevista la sospensione dell’attività commerciale e, se il fatto è commesso più di una volta, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro.
Nei casi invece in cui venga venduto dell’alcol ai minori che hanno un’età compresa fra i 16 e i 18 anni, è prevista unicamente una sanzione di tipo amministrativo, che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro. La somministrazione di alcolici a minori è assoggettata alle stesse pene previste per la vendita. La Legge, anche in questo caso, prevede che debba essere punito il proprietario del locale e non il dipendente.
La prevenzione, l’educazione e l’inflizione di sanzioni appropriate sono tutte azioni che possono contribuire a ridurre il consumo di alcolici da parte dei minori; tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessaria la collaborazione di tutte le parti interessate, i genitori in primo luogo, poi insegnanti, commercianti, autorità e forze dell’ordine.

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